Articolo 2 del Decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172
Articolo 1
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11 novembre 2015
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 11 novembre 2015
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