Articolo 124 - Testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908
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10 settembre 1917

Art. 124.

Art. 124 testo unico - Art. 2 R. decreto 18 aprile 1915, n. 572 - Art. 3 decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1214 .
(Divisione degli isolati in comparti).

Gli isolati del piano regolatore di Messina sono divisi in comparti, che costituiscono unita' fabbricabili.

La divisione ha luogo possibilmente secondo i limiti finitimi di proprieta', accertati con i dati della mappa catastale, e riscontrati sul luogo, ove non adducansi titoli poziori di prova.

Quando risulti necessario, si puo' scindere una stessa unita' catastale e ripartirla su piu' comparti.

Si possono inoltre introdurre in uno stesso isolato o comparto, seguendo le forme di cui all'articolo successivo, cortili, intervalli di isolamento, strada private interne, sempreche' rispondenti alle norme costruttive, di cui al presente testo unico.

Con apposito disciplinare saranno stabiliti gli obblighi e i diritti dei diversi proprietari in ordine ai cortili, agli intervalli di isolamento ed alle strade private interne.

Agli isolati che costituiscono unita' fabbricabili si applicano senz'altro le disposizioni degli articoli 126 e seguenti.

Entrata in vigore il 10 settembre 1917
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