Articolo 137 - Testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908
Articolo 133Articolo 138
Versione
10 settembre 1917
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Versione
4 febbraio 1918

Art. 137.

Art. 136 testo unico.
(Agevolazioni fiscali).

Le disposizioni dell'art. 194 sono applicabili a tutto il procedimento di espropriazione contemplato nei precedenti articoli. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
L'errata-Corrige in G.U. 4/2/1918, n. 29 ha disposto che nel presente articolo si richiamano le disposizioni dell'art. 194, anziche' quelle dell'art. 184.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1918
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