Articolo 128 - Testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908
Articolo 129Articolo 130 bis
Versione
10 settembre 1917
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10 marzo 1956

Art. 128.

Articoli 127 e 128 testo unico - Art. 19 decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295 .
(Procedura per la prima gara).

((Con avviso da pubblicare a norma dell'art. 125, sono invitati ad una prima gara tutti i proprietari dei beni. Compresi nel comparato, i quali versino una cauzione corrispondente almeno al decimo della gomma indicata nel precedente articolo e le spese di gara))

Lo esperimento ha luogo nel giorno trigesimo davanti al sindaco, che assegna il comparto al migliore offerente.

A decorrere dal giorno 25 novembre 1913 non sono applicabili agli edifici compresi nei comparti le disposizioni degli articoli 277, 279 e 280; ma i proprietari che, per effetto di interpellanze avvenute prima di questa data, abbiano perduto il diritto di ricostruire sull'area stessa, sono esclusi dalla prima gara.
Entrata in vigore il 10 marzo 1956
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