Art. 128.
Articoli 127 e 128 testo unico - Art. 19 decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295 .
(Procedura per la prima gara).
((Con avviso da pubblicare a norma dell'art. 125, sono invitati ad una prima gara tutti i proprietari dei beni. Compresi nel comparato, i quali versino una cauzione corrispondente almeno al decimo della gomma indicata nel precedente articolo e le spese di gara))
Lo esperimento ha luogo nel giorno trigesimo davanti al sindaco, che assegna il comparto al migliore offerente.
A decorrere dal giorno 25 novembre 1913 non sono applicabili agli edifici compresi nei comparti le disposizioni degli articoli 277, 279 e 280; ma i proprietari che, per effetto di interpellanze avvenute prima di questa data, abbiano perduto il diritto di ricostruire sull'area stessa, sono esclusi dalla prima gara.