Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367
Articolo 5Articolo 7
Versione
22 dicembre 1998
Art. 6. Consegna in uso governativo 1. La consegna dei fabbricati o terreni statali ad altre amministrazioni e la riconsegna di essi, quando si rendono disponibili ed utilizzabili diversamente, viene effettuata dall'ufficio del territorio della provincia, che provvede alla redazione del relativo verbale e all'annotazione, su supporto informatico, negli schedari descrittivi della proprieta' immobiliare dello Stato.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente