Articolo 2 del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40
Articolo 1
Versione
6 aprile 2014
Art. 2. Abrogazioni 1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 13, comma 2-bis , e articolo 36-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ;
b) articolo 10, n. 1°, dell'Allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 .
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 13 (Rinnovo del permesso di soggiorno). - 1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in conformita' di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non puo' essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.
2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 11, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilita' di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico puo' essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo.
2-bis. (abrogato).
3. La richiesta di rinnovo e' presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identita' del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalita' di cui all'art. 2, comma 6, del testo unico, l'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale e' condizione per la continuita' dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
4. Il permesso di soggiorno non puo' essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla meta' del periodo di validita' del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.».
- Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1931, n. 56.
Entrata in vigore il 6 aprile 2014
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