Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406
Articolo 7Articolo 9
Versione
20 marzo 1955
Art. 8.
In relazione a quanto disposto dall' art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 980 , costituisce causa di revoca dell'assegnazione e di risoluzione del contratto di locazione, oltre che la rinuncia da parte dell'interessato:
a) il trasferimento del locatario ad altra sede;
b) l'uso irregolare dell'alloggio e la persistente morosita';
c) la sublocazione parziale o totale dell'alloggio;
d) il collocamento a riposo e la cessazione dal servizio, per qualsiasi motivo, del locatario alle dipendenze dell'Amministrazione di pubblica sicurezza o del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Il contratto di locazione si intende risolto alla scadenza del mese entro il quale la Commissione di cui all'art. 3 deliberi la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nelle ipotesi di cui alle lettere b), c), d).
La Commissione ha, peraltro, facolta' di consentire che il rilascio, da parte del locatario o della sua famiglia, dell'alloggio per cui sia stata revocata l'assegnazione venga effettuato entro un termine non superiore ai sei mesi dalla data della revoca.
Entrata in vigore il 20 marzo 1955
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