Art. 8.
In relazione a quanto disposto dall' art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 980 , costituisce causa di revoca dell'assegnazione e di risoluzione del contratto di locazione, oltre che la rinuncia da parte dell'interessato:
a) il trasferimento del locatario ad altra sede;
b) l'uso irregolare dell'alloggio e la persistente morosita';
c) la sublocazione parziale o totale dell'alloggio;
d) il collocamento a riposo e la cessazione dal servizio, per qualsiasi motivo, del locatario alle dipendenze dell'Amministrazione di pubblica sicurezza o del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Il contratto di locazione si intende risolto alla scadenza del mese entro il quale la Commissione di cui all'art. 3 deliberi la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nelle ipotesi di cui alle lettere b), c), d).
La Commissione ha, peraltro, facolta' di consentire che il rilascio, da parte del locatario o della sua famiglia, dell'alloggio per cui sia stata revocata l'assegnazione venga effettuato entro un termine non superiore ai sei mesi dalla data della revoca.
In relazione a quanto disposto dall' art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 980 , costituisce causa di revoca dell'assegnazione e di risoluzione del contratto di locazione, oltre che la rinuncia da parte dell'interessato:
a) il trasferimento del locatario ad altra sede;
b) l'uso irregolare dell'alloggio e la persistente morosita';
c) la sublocazione parziale o totale dell'alloggio;
d) il collocamento a riposo e la cessazione dal servizio, per qualsiasi motivo, del locatario alle dipendenze dell'Amministrazione di pubblica sicurezza o del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Il contratto di locazione si intende risolto alla scadenza del mese entro il quale la Commissione di cui all'art. 3 deliberi la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nelle ipotesi di cui alle lettere b), c), d).
La Commissione ha, peraltro, facolta' di consentire che il rilascio, da parte del locatario o della sua famiglia, dell'alloggio per cui sia stata revocata l'assegnazione venga effettuato entro un termine non superiore ai sei mesi dalla data della revoca.