Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406
Articolo 8
Versione
20 marzo 1955
Art. 9.
Il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio o di risoluzione del contratto di locazione, deliberato dalla Commissione di cui all'art. 3, ha valore di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge.
Alla eventuale esecuzione dello sfratto si provvede in via amministrativa a mezzo del personale della Amministrazione di pubblica sicurezza.

Entrata in vigore il 20 marzo 1955
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