Art. 9.
Il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio o di risoluzione del contratto di locazione, deliberato dalla Commissione di cui all'art. 3, ha valore di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge.
Alla eventuale esecuzione dello sfratto si provvede in via amministrativa a mezzo del personale della Amministrazione di pubblica sicurezza.
Il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio o di risoluzione del contratto di locazione, deliberato dalla Commissione di cui all'art. 3, ha valore di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge.
Alla eventuale esecuzione dello sfratto si provvede in via amministrativa a mezzo del personale della Amministrazione di pubblica sicurezza.