Articolo 1 del Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42
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17 gennaio 2014
Art. 1. Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianita' 1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 , che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, e' data facolta' di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresi' ricomprese la gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. (3) ((4)) 2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata a condizione che:
a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e possa far valere un'anzianita' contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'eta' anagrafica, abbia accumulato un'anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni;
b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di eta' ed anzianita' contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
3. La totalizzazione e' ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facolta' di totalizzazione.

------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , ha disposto (con l'art. 24, comma 19) che la modifica ha effetto dal 1° gennaio 2012. ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "All' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 , dopo le parole: « decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ,» sono inserite le seguenti: «e al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali,»".
Entrata in vigore il 17 gennaio 2014
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