a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e possa far valere un'anzianita' contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'eta' anagrafica, abbia accumulato un'anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni;
b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di eta' ed anzianita' contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
3. La totalizzazione e' ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facolta' di totalizzazione.
------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , ha disposto (con l'art. 24, comma 19) che la modifica ha effetto dal 1° gennaio 2012. ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "All' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 , dopo le parole: « decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ,» sono inserite le seguenti: «e al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali,»".