Articolo 4 del Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 ottobre 1997
>
Versione
22 settembre 1998
Art. 4. Modifiche agli obblighi contabili dei contribuenti 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 25 e' inserito, in principio, il seguente comma: "Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta.";
b) nell'articolo 27:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Entro il giorno 18 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o del registro di cui all'articolo 24, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta divenuta esigibile nel mese precedente e quello dell'imposta per la quale il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19.";
2) il quinto comma e' abrogato;
c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322)) .
2. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695 .
Entrata in vigore il 22 settembre 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente