a) nell'articolo 25 e' inserito, in principio, il seguente comma: "Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta.";
b) nell'articolo 27:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Entro il giorno 18 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o del registro di cui all'articolo 24, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta divenuta esigibile nel mese precedente e quello dell'imposta per la quale il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19.";
2) il quinto comma e' abrogato;
c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322)) .
2. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695 .