Articolo 4 del Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400
Articolo 03Articolo 1
Versione
6 ottobre 1993
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Versione
5 dicembre 1993
Art. 4. (( ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 4 DICEMBRE 1993, N. 494 ))
Entrata in vigore il 5 dicembre 1993
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