Articolo 11 del Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400
Articolo 6Articolo 8
Versione
6 ottobre 1993
Art. 11. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 6 ottobre 1993
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