Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 ottobre 1993 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 luglio 2025 |
Commentari • 81
- 1. No Direttiva Bolkestein se prima del recepimento in Italia vi sono stati investimentiPasquale La Selva · https://www.iusinitinere.it/
A cura di Pasquale La Selva Il TAR Abruzzo crea un precedente giurisprudenziale rivoluzionario: sì alla proroga della concessione demaniale se la struttura balneare ha effettuato investimenti per ingenti somme di denaro prima del 2009, ovvero prima che l'Italia recepisse la direttiva Bolkestein con un atto interno (nel 2010). Per capire come e perché il giudice amministrativo abruzzese abbia concesso tale privilegio si riporta di seguito una breve cenno alla disciplina della direttiva ed una ricostruzione dei fatti della questione controversa. La Direttiva Bolkestein. La Direttiva 2006/123/CE, meglio conosciuta anche come Direttiva Bolkestein che prese il nome da Frits Bolkestein, …
Leggi di più… - 2. L’incostituzionalità delle proroghe legali delle concessioni balneari per violazione della “direttiva servizi” (nota a Corte cost. n. 109/2024)Stefania Gaggegi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Matteo Timo Sommario: 1. Premessa: la questione di legittimità costituzionale – 2. La decisione assunta dalla Corte costituzionale – 3. (Segue) La declaratoria di incostituzionalità – 4. Osservazioni conclusive 1. Premessa: la questione di legittimità costituzionale Con la pronuncia in rassegna la Corte costituzionale torna, nuovamente, sul dibattuto tema delle proroghe legali delle concessioni demaniali marittime e lacuali ad uso turistico-ricreativo, meglio note con l'espressione di sintesi “concessioni balneari”. L'occasione per l'ennesima pronuncia nel senso dell'illegittimità del peculiare regime delle proroghe ope legis è fornita al Giudice delle leggi da un ricorso, promosso …
Leggi di più… - 3. Demanio costiero e uso generale: la “scarsità della risorsa naturale” (nota a TAR Puglia, Lecce, nn. 1223 e 1224 del 2023)Giuseppina Mari · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, in riferimento agli artt. 117, primo comma, 3 e 9 della Costituzione e 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 36 e 38 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025). 1.1.- L'art. 36 della legge reg. Siciliana, rubricato «Modifiche di norme in …
Leggi di più… - 5. Concessioni balnerari: scendono i canoniRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 24 ottobre 2025
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/12/2020, n. 28973Provvedimento: nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23100-2019 proposto da: MARINA DI VARAZZE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso il dott. MARCO GARDIN, rappresentata e difesa dall'avvocato RODOLFO BARSI; - ricorrente - nonchè contro COMUNE DI VARAZZE, REGIONE LIGURIA, AGENZIA DEL DEMANIO DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA; - intimati - avverso la sentenza n. 1034/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 13/02/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/09/2020 dal Consigliere MAURO DI MARZIO; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI …Leggi di più...
- contributo unificato·
- rideterminazione canoni concessori·
- art. 133 c.p.a.·
- discrezionalità amministrativa·
- accertamento tecnico·
- rinvio pregiudiziale·
- diritti soggettivi·
- giurisdizione giudice ordinario·
- concessione demaniale marittima
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/12/2020, n. 28973Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 23100-2019 proposto da: MARINA DI VARAZZE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso il dott. MARCO GARDIN, rappresentata e difesa dall'avvocato RODOLFO BARSI; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 28973 Anno 2020 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: DI MARZIO MAURO Data pubblicazione: 17/12/2020 nonchè contro COMUNE DI VARAZZE, REGIONE LIGURIA, AGENZIA DEL DEMANIO DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA; - intimati - avverso la sentenza n. 1034/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 13/02/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/09/2020 dal …Leggi di più...
- giurisdizione del giudice ordinario – sussistenza·
- fattispecie·
- controversie su indennità, canoni od altri corrispettivi·
- concessione di beni pubblici·
- eccezione della p.a. circa l'esistenza di un proprio provvedimento autoritativo·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa·
- giurisdizione civile·
- autorizzazioni e concessioni
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2016, n. 22232Provvedimento: 1222 32/1 6 ITALIANA Oggetto REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Concessione di grande LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE derivazione di acque SEZIONI UNITE CIVILI pubbliche Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 25693/2014 Cron. 22232 Primo Pres.te f.f. Dott. RENATO RORDORF Presidente Sezione Dott. SALVATORE DI PALMA Rep. Presidente Sezione Ud. 27/09/2016 Dott. GIOVANNI AMOROSO - - Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Rel. Pres. Sezione PU CI. - Consigliere Dott. ANIELLO NAPPI Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA Consigliere Dott. BRUNO BIANCHINI Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO Consigliere - Dott. DOMENICO CHINDEMI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25693-2014 proposto …Leggi di più...
- rimessione all'interprete per l'integrazione della sentenza·
- conseguenze·
- esclusione·
- motivazione apparente·
- fattispecie·
- impugnazioni civili·
- motivi del ricorso·
- vizi di motivazione·
- cassazione (ricorso per)
- 4. TAR Bari, sez. III, sentenza 30/10/2025, n. 1226Provvedimento: Pubblicato il 30/10/2025 N. 01226/2025 REG.PROV.COLL. N. 00713/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 713 del 2023, proposto da Il Capricorno s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lidia Braca, IA Luca ZZ e Raffaele Volante, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Vieste (FG), non costituito in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - dell'ordinanza n. 50 del 30 maggio …Leggi di più...
- violazione di legge·
- proroga concessioni balneari·
- libero accesso alla spiaggia·
- acquiescenza ordinanza·
- piano comunale delle coste·
- art. 47 Codice della navigazione·
- ordinanza balneare·
- art. 26 regolamento di esecuzione·
- eccesso di potere·
- decadenza concessione demaniale
- 5. TAR Latina, sez. II, sentenza 24/04/2025, n. 372Provvedimento: Pubblicato il 24/04/2025 N. 00372/2025 REG.PROV.COLL. N. 00443/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di NA (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 443 del 2024, proposto da NA RA IA, rappresentata e difesa dagli avvocati Jessica Quatrale e Alfredo Zaza d'Aulisio, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia; contro Comune di Formia, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Piscopo, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia; per …Leggi di più...
- proroga tecnica·
- art. 12 Direttiva 2006/123/CE·
- principio di trasparenza·
- art. 49 TFUE·
- giurisprudenza Consiglio di Stato·
- proroga concessioni·
- diritto dell'Unione europea·
- procedura di evidenza pubblica·
- principio di imparzialità·
- concessioni demaniali marittime
Versioni del testo
- Articolo 01Art. 01. 1. La concessione dei beni demaniali marittimi puo' essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attivita' portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attivita':
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attivita' ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 2011, N. 217)) .
2-bis. Le concessioni ((di cui al comma 1)) che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza.
2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 .
------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 8 luglio 2003, n. 172 disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le parole: "Le concessioni di cui al comma 1" di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 , come modificato dall' articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 , si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01". - Articolo 02Art. 02. (( 1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
"Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attivita' turistico- ricreative e' data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. E' altresi' data preferenza alle precedenti concessioni, gia' rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.
Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata".
2. Dopo l' articolo 45 del codice della navigazione e' inserito il seguente:
"Art. 45-bis. - (Affidamento ad altri soggetti delle attivita' oggetto della concessione). - Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorita' competente, puo' affidare ad altri soggetti la gestione delle attivita' oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorita' competente, puo' essere altresi' affidata ad altri soggetti la gestione di attivita' secondarie nell'ambito della concessione". )) - Articolo 03Art. 03. 1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalita' turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica ((e di pregio naturale e ad alta redditivita')) ;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica ((o destinati ad attivita' sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro)) .
L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica e' riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento e' da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A e' devoluta alle regioni competenti per territorio; ((12)) b) misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano lo disposizioni maggiorative di cui ai commi 21 , 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti cosi' come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 , e comunque entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);
2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attivita' commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone e' determinato ai sensi del punto 1.3) ;(11)
2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21 , 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravita' che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorita' marittime di zona;
2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attivita' commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 ;
e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento.
2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 , e successive modificazioni, nonche' di quelli relativi ai cantieri navali di cui all' articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456 , convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535 , e successive modificazioni, e di quelli comunque concernenti attivita' di costruzione manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1 gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.
3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione e' inferiore all'anno, purche' non sussistano strutture che permangano oltre la durata della concessione stessa.
4-bis. le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entita' e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 .
(8) (9)
------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 19, comma 5-bis) che "Fino alla data del 15 settembre 2013 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all' articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 , e successive modificazioni, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. Fino alla stessa data del 15 settembre 2013 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dal medesimo articolo 03 del decreto-legge n. 400 del 1993 . Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le amministrazioni competenti provvedono a trasmettere all'agente della riscossione l'elenco dei codici tributo interessati dalla sospensione". ------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "Al fine di sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto, e' sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all' articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ". -------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 100, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 2021. --------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 5 agosto 2022, n. 118 , come modificata dal D.L. 16 settembre 2024, n. 131 , ha disposto (con l'art. 4, comma 13) che le presenti modifiche si applicano alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attivita' turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, avviate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione e ai relativi atti concessori.