Articolo 1 del Decreto-legge 22 luglio 1985, n. 356
Articolo 2
Versione
22 luglio 1985
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Versione
21 settembre 1985
Art. 1.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 31 GENNAIO 1986, N. 11
Entrata in vigore il 21 settembre 1985
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