Articolo 5 del Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156
Articolo 4Articolo 6
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13 settembre 2012
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28 febbraio 2014
Art. 5. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 acquistano efficacia successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero, nel caso in cui il Ministro non vi abbia provveduto, decorso il termine di cui alla medesima disposizione. Fino alla medesima data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
2. Nei sei mesi successivi al termine di efficacia indicato al comma 1, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici. Gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 1, comma 2.
3. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 2, e' fissata una nuova udienza dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 1, comma 2.
(( 3-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 9, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 . ))
Entrata in vigore il 28 febbraio 2014
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