Art. 2. Immatricolazione delle autoambulanze 1. Ai sensi dell' articolo 82, del decreto legislativo n. 285 del 1992 , le autoambulanze sono immatricolate in uso proprio per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro.
2. Ai sensi dell' articolo 85, del decreto legislativo n. 285 del 1992 , nonche' dell' articolo 244 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 , le autoambulanze sono immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, la carta di circolazione e' rilasciata esclusivamente a nome di enti pubblici, di imprese e di altre collettivita', in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 91 e 93 del decreto legislativo n. 285 del 1992 .
4. Le autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di locazione senza conducente, ai sensi dell' articolo 84 del decreto legislativo n. 285 del 1992 , sono messe a disposizione dal locatore, dietro corrispettivo, per la temporanea sostituzione di autoambulanze gia' in disponibilita' del locatario.
Nota all' art. 2 :
- Per gli articoli 82 , 84 , 85 , 91 e 93, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , si veda nelle note alla premesse.
- Per l' art. 244, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , si veda nelle note alla premesse.
2. Ai sensi dell' articolo 85, del decreto legislativo n. 285 del 1992 , nonche' dell' articolo 244 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 , le autoambulanze sono immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, la carta di circolazione e' rilasciata esclusivamente a nome di enti pubblici, di imprese e di altre collettivita', in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 91 e 93 del decreto legislativo n. 285 del 1992 .
4. Le autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di locazione senza conducente, ai sensi dell' articolo 84 del decreto legislativo n. 285 del 1992 , sono messe a disposizione dal locatore, dietro corrispettivo, per la temporanea sostituzione di autoambulanze gia' in disponibilita' del locatario.
Nota all' art. 2 :
- Per gli articoli 82 , 84 , 85 , 91 e 93, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , si veda nelle note alla premesse.
- Per l' art. 244, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , si veda nelle note alla premesse.