Art. 8. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
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18 agosto 1957
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22 luglio 1961
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24 luglio 1965
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22 dicembre 2008
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Giurisprudenza • 50
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/12/2003, n. 18777Provvedimento: […] Nel merito, con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 8, legge 635/1957, 8, legge 614/1966, e 30 DPR 601/1973), in quanto nella specie sussisterebbe- ro tutti i requisiti previsti dalla legge, compreso il carattere della novità dell'attività svolta dalla Gua- ladri, per beneficiare della esenzione richiesta. […]Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/1984, n. 1865Provvedimento: In conformità al carattere di irrevocabilità della domanda di definizione agevolata - cosiddetto condono - ai sensi del d.l. n. 660 del 1973 (convertito con modificazioni nella legge n. 823 del 1973) nonché alla intangibilità della conseguente definizione, la presentazione da parte del contribuente di quella domanda impedisce che, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi per i quali opera tale definizione agevolata, si possa tener conto di esenzioni già spettanti al contribuente stesso (nella specie: in virtù dell'art. 8 della legge n. 635 del 1957) a prescindere dal momento - anteriore o posteriore alla data di presentazione della domanda di condono - in cui il riconoscimento del diritto alla esenzione sia stato comunicato al contribuente.*Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/1987, n. 4770Provvedimento: […] per i periodi per i quali opera la definizione agevolata, secondo i criteri fissati da detta disciplina ed indipendentemente dall'effettiva esistenza di un imponibile e che, pertanto, non consente di tener conto di eventuali esenzioni spettanti al contribuente in virtù dell'art. 8 legge 29 luglio 1957 n. 635, a prescindere dal momento anteriore o posteriore alla domanda di condono, in cui il diritto all'esenzione sia stato comunicato al contribuente. ( Conf 6572/86, mass n 448718; […]Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/1976, n. 2089Provvedimento: L'esenzione fiscale prevista dall'art 8 della legge n 635 del 1957 a favore delle nuove imprese artigiane e delle nuove piccole industrie che vengano a costituirsi nelle zone depresse dell'Italia centro-settentrionale non puo essere negata a un'azienda di ristorante, a meno che non risulti che essa abbia natura commerciale, e cioe si limiti a vendere al pubblico alimenti o pietanze gia confezionati altrove e pronti per l'uso nel luogo del consumo (spaccio di generi alimentari): nella sua normale accezione, infatti, l'Esercizio di ristorante, in cui viene servito al pubblico l'Opus risultante dalla trasformazione della materia prima (derrate) in prodotto finito e pronto per il consumo (vivande), si inquadra, a seconda delle sue dimensioni, nell'attivita artigiana o in quella industriale.*Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., sez. I, sentenza 21/12/1988, n. 6971Provvedimento: La presentazione di domanda di condono, ai sensi del d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823), integra una scelta irrevocabile del contribuente, la quale impone la liquidazione del tributo dovuto secondo i criteri automatici fissati da detta normativa, rendendo così irrilevante che il contribuente medesimo possa invocare esenzioni o benefici (nella specie, esenzione decennale dai Tributi diretti di cui allo art. 8 della legge 29 luglio 1957 n. 635), pure se la relativa istanza, in precedenza presentata, sia stata accolta dalla amministrazione solo dopo la domanda di condono. ( V 4094/87, mass n 452875; ( V 1036/86, mass n 444548; ( V 5083/85, mass n 442401).*Leggi di più...
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