Art. 3. Modificazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40:
1) al comma 3:
1.1) secondo periodo, dopo le parole: «di prodotti soggetti ad accisa», sono inserite le seguenti: « mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, » e le parole: « , salvo che venga fornita prova contraria » sono soppresse;
1.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: « Si configura altresi' come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio. »;
2) al comma 4, le parole « 2.000 chilogrammi » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 chilogrammi »;
3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
« 5. Se la quantita' dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa e' inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.
6. Se la quantita' di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa e' inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000. »; b) dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:
« Art. 40-bis. (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati). - 1. Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20¸ commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 , chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalita', all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico e' punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.
3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non puo' comunque essere inferiore a euro 5.000.
4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:
a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa e' di 500 euro;
b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa e' di 1.000 euro.
5. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalita', all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalita' della condotta e della gravita' del fatto.
Art. 40-ter (Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi). - 1. Se i fatti previsti dall'articolo 40-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena e' aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunita' del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore e' sorpreso insieme a due o piu' persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) il fatto e' connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumita';
e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato societa' di persone o di capitali ovvero si e' avvalso di disponibilita' finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328 , e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.
Art. 40-quater (Circostanze attenuanti). - 1. Le pene previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla meta' nei confronti dell'autore che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Art. 40-quinquies (Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita). - 1. Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta', se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.
2. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta', se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.
3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.
Art. 40-sexies (Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati). - 1. Ove, all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici, sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonche' delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 , o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , in aggiunta alle specifiche sanzioni previste e' disposta, dal competente organo dell'Amministrazione finanziaria, la chiusura dell'esercizio presso il quale e' stata riscontrata la violazione ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio stesso per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese.
2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione e' disposta per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a due mesi.
3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga piu' di due volte, puo' essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.
4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 e' ammesso ricorso amministrativo.
5. L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o del provvedimento di chiusura, di cui ai commi 1, 2 e 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. » ;
c) all'articolo 43:
1) al comma 2, dopo le parole: «soggetti ad accisa», sono inserite le seguenti: « , mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, » e le parole « , salvo che venga fornita prova contraria » sono soppresse;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: « 4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 ne' superiore a euro 50.000. »; d) all'articolo 44:
1) al comma 1, dopo le parole: «articoli 40,» sono inserite le seguenti: « 40-bis, »;
2) al comma 1-bis, le parole « costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto » sono sostituite dalle seguenti: « costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato. » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando non e' possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilita' delle quali il condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato » ;
3) dopo il comma 1-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente:
« 1-quater. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel massimo, a cinque anni, si applica l' articolo 240-bis del codice penale . » ;
e) dopo l'articolo 44, sono inseriti i seguenti:
« Art. 44-bis (Destinazione di beni sequestrati o confiscati).
- 1. I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia di contrasto alle violazioni di cui agli articoli 40-bis e 40-ter, sono affidati dalle autorita' competenti in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
3. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 95, commi 3, 4, 6, 7 e 8, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 . Nel caso di violazioni punite con la sanzione amministrativa, i provvedimenti per i quali, in base al predetto articolo 95, e' competente l'autorita' giudiziaria sono adottati dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione e' stata accertata.
Art. 44-ter (Custodia, distruzione, vendita e campionatura delle cose sequestrate o confiscate). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 44-bis, nei casi di violazioni di cui agli articoli 40-bis e 40-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 118 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 . »; f) all'articolo 45, il comma 3 e' abrogato; g) all'articolo 47:
1) al comma 1, le parole: « la multa fino a 2.582 euro » sono sostituite dalle seguenti: « la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000 »;
2) al comma 5, le parole « prevista dall'art. 304 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20¸ commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 , calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione. »; h) all'articolo 61:
1) al comma 4, le parole: «all'obbligo del» sono sostituite dalle seguenti: «che costituiscono sottrazione al», le parole: «dagli articoli 40 e 44» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 40, commi 1, 2, 3 e 4 nonche' la confisca di cui all'articolo 44» e le parole: «100 chilogrammi» sono sostituite dalle seguenti: «200 chilogrammi»;
2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: « 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle violazioni relative ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies. »; i) all'articolo 62-quater:
1) al comma 7-bis, le parole: «degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 » e le parole: «comma 1-bis del presente articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5-bis le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50 » sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Per i prodotti di cui al comma 1-bis, sia che contengano nicotina sia che non la contengano, trovano altresi' applicazione le disposizioni di cui all'articolo 85 delle predette disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 , secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto»;
2) dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:
« 7-bis.1. Fuori dai casi di cui al comma 7-bis, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1-bis all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente, a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto di cui al comma 1-bis sia che contenga nicotina sia che non la contenga, e le disposizioni di cui all'articolo 40-quater.
7-bis.2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1-bis del presente articolo, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina.
7-bis.3. Ai prodotti di cui al comma 1-bis si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter. » ;
l) all'articolo 62-quater.1:
1) al comma 15, le parole: «degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 » sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 », le parole: «un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale» sono sostituite dalle seguenti: «un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento,» e il secondo periodo e' soppresso;
2) dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:
« 15-bis. Fuori dai casi di cui al comma 15, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applica la disciplina di cui all'articolo 40-quater.
15-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti.
15-quater. Si applicano, altresi', ai medesimi prodotti di cui al comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis, 44-ter e 50. »; m) all'articolo 62-quinquies, il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
« 7. Le disposizioni previste dagli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 , si applicano anche ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1.
7-bis. Fuori dai casi di cui al comma 7, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, e 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1. Per le medesime violazioni trova altresi' applicazione l'articolo 40-quater.
7-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno a oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1.
7-quater. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter. ». 2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, all'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 , dopo le parole «La vendita a distanza dei prodotti» sono inserite le seguenti: « non contenenti nicotina ». 3. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39-ter, comma 2-bis, le parole: « esclusivamente o », sono soppresse; b) dopo l'articolo 62-quater.1 e' inserito il seguente:
« Art. 62-quater.2 (Prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco). - 1. I prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, con esclusione di quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 , sono assoggettati a imposta di consumo nella stessa misura prevista dall'articolo 39-terdecies, comma 3, per i prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), nel rispetto del criterio di equivalenza ivi previsto. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il 1° marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1:
a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;
b) il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo:
1) per i prodotti provenienti da uno Stato dell'Unione europea, direttamente, se il medesimo soggetto cedente ha sede nel territorio nazionale;
2) per i prodotti provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, per il tramite di un rappresentante fiscale, se il medesimo soggetto cedente non ha sede nel territorio nazionale;
c) l'importatore, per i prodotti provenienti da Paesi terzi.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), numero 1), sono preventivamente autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui, rispettivamente, sono realizzati o introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tal fine, i medesimi soggetti presentano all'Agenzia, esclusivamente in forma telematica, un'istanza in cui indicano, oltre ai propri dati identificativi, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 , l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare o introdurre i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al medesimo comma 1 che si intende realizzare o immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantita' di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi previsti dall' articolo 6 del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .
4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera b), numero 2), designato dal soggetto cedente di cui al medesimo comma 2, lettera b), numero 2), e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta all'Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui indica i propri dati identificativi e quelli del predetto soggetto cedente, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 , la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da altri Stati dell'Unione europea che si intende immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantita' di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi previsti dall' articolo 6 del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .
5. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c), e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
A tale fine, il medesimo soggetto presenta all'Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui indica i propri dati identificativi, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 , la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi che si intende immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantita' di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi previsti dall' articolo 6 del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .
6. I soggetti obbligati di cui al comma 2, lettere a) e b), numero 1), prestano una cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera b), numero 2), presta una cauzione in misura non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Le cauzioni di cui al presente comma sono prestate con le modalita' di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 .
7. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, verificata l'idoneita' della cauzione prestata, rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e qualora ricorrano le condizioni, l'autorizzazione richiesta attribuendo al soggetto istante un codice d'imposta.
8. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al comma 7 e' revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso dei requisiti soggettivi di cui ai commi 3, 4 e 5 o qualora venga meno la cauzione di cui al comma 6.
9. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, lettere a) e b), l'imposta dovuta e' determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine e' effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
10. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 e' accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalita' previste per i diritti di confine.
11. I prodotti di cui al comma 1 destinati a essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti, su istanza dei soggetti di cui al comma 2, in una specifica tabella di commercializzazione; nella medesima istanza e' indicata la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. L'inserimento dei prodotti di cui al presente comma nella tabella di commercializzazione e' effettuato solo per i prodotti di cui e' consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale.
12. L'immissione in consumo per i prodotti di cui al comma 1 si verifica:
a) all'atto della cessione degli stessi alle rivendite di cui al comma 16;
b) all'atto della definitiva importazione per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea.
13. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano, per la presentazione e la vendita, i requisiti di cui all' articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 , nonche' le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 21 del medesimo decreto; trovano altresi' applicazione, per la riduzione dell'offerta e la tutela dei minori, le disposizioni di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 e' soggetta alla vigilanza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 18, per quanto applicabili.
14. Il trasferimento dei prodotti di cui al comma 1 nella fase antecedente alla loro immissione in consumo e' consentito esclusivamente dal deposito del soggetto di cui al comma 2, lettera a), al deposito del soggetto di cui al comma 2, lettera b), numero 1).
15. La circolazione e la vendita dei prodotti di cui al comma 1 e' legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni sui singoli condizionamenti.
16. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 ai consumatori finali e' effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all' articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 . E' vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti di cui al comma 1.
17. Le disposizioni di cui all'articolo 62-quater, commi 7-bis, 7-bis.1, 7-bis.2 e 7-bis.3, trovano applicazione anche per i prodotti di cui al comma 1 utilizzando i medesimi criteri di equivalenza ivi previsti.
18. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle previsioni di cui al presente articolo, sono stabiliti:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 5;
b) il contenuto e le modalita' di presentazione della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 11;
c) le modalita' per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 15;
d) le modalita' di tenuta dei registri e documenti contabili;
e) le modalita' attuative delle disposizioni in materia di prestazione delle cauzioni di cui al comma 6;
f) la documentazione di accompagnamento e le modalita' per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1 nella fase antecedente alla loro immissione in consumo. ». Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 40 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 40 (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:
a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
e) rigenera prodotti denaturati per renderne piu' facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.
2. La multa e' commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui e' commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui e' commessa la violazione.
3. Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.
Si configura altresi' come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.
4. Se la quantita' di prodotti energetici e' superiore a 10.000 chilogrammi la pena e' della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.
5. Se la quantita' dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa e' inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.
6. Se la quantita' di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa e' inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.»
- Il testo dell'articolo 43 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 43 (Sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:
a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali e' stata concessa l'esenzione.
2. Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.
3. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali e' stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 e' privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.
4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 ne' superiore a euro 50.000.»
- Il testo dell'articolo 44 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 44 (Confisca). - 1. I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 40-bis, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.
1-bis. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Quando non e' possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilita' delle quali il condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca e' sempre disposta.
1-quater. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel massimo, a cinque anni, si applica l' articolo 240-bis del codice penale .»
- Il testo dell'articolo 45 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 45 (Circostanze aggravanti). - 1. Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena e' della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.
2. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell' art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 .
3. Abrogato.»
- Il testo dell'articolo 47 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa). - 1.
Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entita' superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente e' punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota piu' elevata gravante sul prodotto, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. Se la deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.
2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.
3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantita' mancante superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione e' applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantita' mancante. Se la deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante e' andato perduto irrimediabilmente o distrutto.
5. Per le differenze di qualita' o di quantita' tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 , calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione.
5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.»
- Il testo dell'articolo 61 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 61 (Disposizioni generali). - 1. Le imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse da quelle previste dai titoli I e II e dall'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, si applicano con le seguenti modalita':
a) l'imposta e' dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed e' esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;
b) obbligato al pagamento dell'imposta e':
1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio dello Stato;
2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;
3) l'importatore per i prodotti di provenienza da Paesi terzi;
c) l'immissione in consumo si verifica:
1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di una impresa, arte o professione;
3) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi, all'atto dell'importazione;
4) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non e' possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;
d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono muniti di una licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale ed a prestare cauzione per un importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;
e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'amministrazione finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento dell'imposta. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze;
f) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi l'imposta viene accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane con le modalita' previste per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non puo' essere dilazionato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali e comunitari;
g) per i tardivi pagamenti dell'imposta si applicano le indennita' di mora e gli interessi previsti nell'art. 3, comma 4.
2. Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, dell'articolo 4, dell'articolo 5, commi 3 e 4, dell'articolo 6, commi 5 e 13, dell'articolo 14, dell'articolo 15, dell'articolo 16, dell'articolo 17, dell'articolo 18 e dell'articolo 19.
3. L'inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1, lettera d) e del divieto di estrazione di cui all'art. 3, comma 4, come richiamato al comma 2, indipendentemente dall'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza di cui al predetto comma 1, lettera d).
4. Per le violazioni che costituiscono sottrazione al pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 40, commi 1, 2, 3 e 4 nonche' la confisca di cui all'articolo 44. Se la quantita' sottratta al pagamento dell'imposta e' inferiore a 200 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro. Si applicano le penalita' previste dagli articoli da 45 a 51 per le fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del presente titolo III; in particolare la sanzione prevista al comma 4 dell'art. 50, si applica in caso di revoca della licenza ai sensi del comma 3. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera e), e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle modalita' di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da 258 euro a 1549 euro.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle violazioni relative ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies.
5. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4, la fase antecedente all'immissione in consumo e' assimilata al regime sospensivo previsto per i prodotti sottoposti ad accisa.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti i quantitativi di prodotti, acquistati all'estero dai privati e da loro trasportati, che possono essere introdotti in territorio nazionale senza la corresponsione dell'imposta.»
-Il testo dell'articolo 62-quater del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo). - 1.
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 , e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021 fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, al sedici per cento e all'undici per cento dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, al diciassette per cento e al dodici per cento dal 1° gennaio 2026 dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 e' obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la quantita' di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi previsti dall' articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e successive modificazioni. Il produttore e' tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-bis, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 .
3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 , a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La cauzione e' di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta.
3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo e' legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.
3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalita' per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative.
4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalita' di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonche' le modalita' di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 3.
5. La vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, e' effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all' articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38 , adottato in attuazione dell' articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
5-bis. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attivita' di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici;
b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma e' consentita la prosecuzione dell'attivita'.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-bis e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e' disposta la revoca dell'autorizzazione.
7-bis. Le disposizioni dell'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 , si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Per i prodotti di cui al comma 1-bis, sia che contengano nicotina sia che non la contengano, trovano altresi' applicazione le disposizioni di cui all'articolo 85 delle predette disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 , secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto.
7-bis.1 Fuori dai casi di cui al comma 7-bis, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1-bis all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente, a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto di cui al comma 1-bis sia che contenga nicotina sia che non la contenga, e le disposizioni di cui all'articolo 40-quater.
7-bis.2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1-bis del presente articolo, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina.
7-bis.3 Ai prodotti di cui al comma 1-bis si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter.
7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze.
7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-bis.
7-quinquies. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-quater che risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale termine non puo' essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non puo' essere inferiore a sei mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonche' in altri esercizi di vendita.»
- Il testo dell'articolo 62-quater.1 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 62-quater.1 (Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina). - 1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 . Ai fini della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti.
2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:
a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale;
b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi;
c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea;
c-bis) il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.
3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui al comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 , l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare, la quantita' di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonche' gli altri elementi informativi previsti dall' articolo 6 del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .
4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera c), designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea europea, e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 , la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantita' di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonche' gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .
4-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, le generalita' del rappresentante legale, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 , l'ubicazione del deposito in cui si intende ricevere i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantita' di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .
4-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata l'idoneita' della cauzione prestata ai sensi del comma 5, rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4 e 4-bis, attribuendo altresi' un codice d'imposta.
5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 e' tenuto a garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 . Per il fabbricante e per il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), la cauzione e' pari al 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale, la cauzione e' determinata in misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.
6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui ai commi 3, 4 e 4-bis e' revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso di uno o piu' requisiti soggettivi di cui ai commi 3, 4 e 4-bis o qualora venga meno la garanzia di cui al comma 5.
7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori, l'imposta dovuta e' determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare ai fini dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine e' effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 e' accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalita' previste per i diritti di confine.
9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui al comma 2, lettera c), e il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui al medesimo comma 2, lettera c-bis), intendono immettere in consumo nel territorio nazionale. L'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione e' effettuato solo per i prodotti di cui e' consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale.
9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), puo' solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati dell'Unione europea, dei quali effettua l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della successiva vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale, l'immissione in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13, mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da Stati non appartenenti all'Unione europea la predetta immissione si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.
9-ter. Per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis), il mittente e' tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti spediti in misura pari al 100 per cento di tale imposta.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo e' legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalita' per l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di legittimazione.
11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18, per quanto applicabili.
12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 e' effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all' articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 . Per la vendita a distanza si applicano le disposizioni di cui all' articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 .
13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:
a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attivita' di vendita dei prodotti di cui al comma 1, anche unitamente ai prodotti di cui all'articolo 62-quater;
b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;
d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.
14. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 13, agli esercizi di cui al medesimo comma e' consentita la prosecuzione dell'attivita'.
15. Le disposizioni degli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 , si applicano ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti.
15-bis. Fuori dai casi di cui al comma 15, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applica la disciplina di cui all'articolo 40-quater.
15-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti.
15-quater. Si applicano, altresi', ai medesimi prodotti di cui al comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis, 44-ter e 50.
16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalita' di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, le modalita' di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonche' le modalita' di tenuta dei registri e documenti contabili in conformita' a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma 5 e sono stabilite la documentazione di accompagnamento e le modalita' con le quali i prodotti di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis).»
- Il testo dell'articolo 62-quinquies del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 62-quinquies (Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo). - 1. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.
2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 e' legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, secondo le modalita' previste al comma 5.
3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 .
4. L'imposta di consumo e' dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalita' previste dall'articolo 39-decies.
5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono disciplinati le modalita' di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto, nonche' gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.
6. E' vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell'autorita' e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al comma 1.
7. Le disposizioni previste dagli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 , si applicano anche ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1.
7-bis. Fuori dai casi di cui al comma 7, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1. Per le medesime violazioni trova altresi' applicazione l'articolo 40-quater.
7-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno a oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1.
7-quater. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter.»
- Il testo dell' articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 «Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE », come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 21 (Sigarette elettroniche). - 1. Le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica sono immessi sul mercato solo se conformi alle disposizioni del presente decreto. Il presente decreto non si applica alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica soggetti a un obbligo di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 , e successive modificazioni, o ai requisiti prescritti dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 , e successive modificazioni.
2. Nel rispetto della categoria stabilita dall' articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , e successive modificazioni, i fabbricanti e gli importatori di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica effettuano una notifica al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze di eventuali prodotti di tale tipo che intendono immettere sul mercato. La notifica e' presentata elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato. Per sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica immessi sul mercato prima del 20 maggio 2016, la notifica e' presentata entro sei mesi da tale data. Per ogni modifica sostanziale del prodotto e' presentata una nuova notifica.
3. A seconda che il prodotto sia una sigaretta elettronica o un contenitore di liquido di ricarica, la notifica contiene le seguenti informazioni:
a) denominazione e recapito del fabbricante, della persona giuridica o fisica responsabile all'interno dell'Unione europea e, se del caso, dell'importatore nell'Unione europea;
b) elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto e delle emissioni risultanti dal suo impiego, suddivisi per marca e tipo, compresi i relativi quantitativi;
c) dati tossicologici riguardanti gli ingredienti e le emissioni del prodotto, anche quando riscaldati, con particolare attenzione ai loro effetti sulla salute dei consumatori quando inalati e tenendo conto, tra l'altro, degli effetti di dipendenza;
d) informazioni sulle dosi e sull'assorbimento di nicotina in condizioni di consumo normali o ragionevolmente prevedibili;
e) descrizione delle componenti del prodotto, compresi, se del caso, il meccanismo di apertura e di ricarica della sigaretta elettronica o del contenitore di liquido di ricarica;
f) descrizione del processo di produzione, compreso se comporti la produzione in serie, e dichiarazione attestante che il processo di produzione assicura la conformita' ai requisiti del presente articolo;
g) dichiarazione attestante la piena responsabilita' del fabbricante e dell'importatore riguardo alla qualita' e alla sicurezza del prodotto, quando e' immesso sul mercato e utilizzato in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili.
4. Con il decreto di cui all'articolo 30 e' stabilita una tariffa a carico dei fabbricanti e degli importatori di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica, per la ricezione, la memorizzazione, la gestione, l'analisi e la pubblicazione dei dati ad essi trasmessi a norma del presente articolo.
5. I richiedenti provvedono al pagamento di quanto dovuto presentando la relativa attestazione contestualmente alla presentazione dell'istanza.
6. Il liquido contenente nicotina contenuto nelle sigarette elettroniche ovvero nei contenitori di liquido di ricarica rispetta i seguenti requisiti:
a) e' immesso sul mercato solo:
1) in contenitori di liquido di ricarica appositi il cui volume non superi i 10 ml;
2) in sigarette elettroniche usa e getta con serbatoi di volume non superiore a 2 ml;
3) in cartucce monouso con cartucce di volume non superiore a 2 ml;
b) presenta un contenuto di nicotina non superiore a 20 mg/ml;
c) non deve contenere gli additivi elencati all'articolo 8, comma 3;
d) deve essere prodotto utilizzando solo ingredienti di elevata purezza. Le sostanze diverse dagli ingredienti di cui al comma 3, lettera b), possono essere presenti nel liquido contenente nicotina solo a livello di tracce, se tali tracce sono tecnicamente inevitabili durante la produzione;
e) ad eccezione della nicotina, deve contenere solo ingredienti che non presentano, anche se riscaldati, pericoli per la salute umana.
7. Le sigarette elettroniche devono rilasciare le dosi di nicotina a livelli costanti in condizioni normali d'uso. Le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica devono essere a prova di bambino e manomissione, e devono essere protetti contro la rottura e le perdite e muniti di un meccanismo per una ricarica senza perdite.
8. Le confezioni unitarie di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica sono corredate di un foglietto con:
a) istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto, compreso il riferimento al fatto che l'uso del prodotto e' sconsigliato ai giovani e ai non fumatori;
b) controindicazioni;
c) avvertenze per specifici gruppi a rischio;
d) informazioni su eventuali effetti nocivi;
e) capacita' di indurre dipendenza e tossicita';
f) recapito del fabbricante o importatore e di una persona giuridica o fisica di contatto all'interno dell'Unione europea.
9. Le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica:
a) includono un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto in ordine decrescente di peso e un'indicazione del contenuto di nicotina del prodotto e della quantita' rilasciata per dose, il numero del lotto e una raccomandazione che inviti a tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini;
b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), non includono elementi o caratteristiche di cui all'articolo 14, ad eccezione dell'articolo 14, comma 1, lettere a) e c), riguardante le informazioni sul contenuto di nicotina e sugli aromi;
c) recano la seguente avvertenze relativa alla salute: «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori.» d) le avvertenze relative alla salute sono conformi ai requisiti specificati all'articolo 13, comma 2.
10. Sono vietate:
a) le comunicazioni commerciali nei servizi della societa' dell'informazione, sulla stampa e altre pubblicazioni stampate, aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica, ad eccezione delle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica e delle pubblicazioni stampate e edite in paesi terzi, se tali pubblicazioni non sono destinate principalmente al mercato dell'Unione europea;
b) le comunicazioni commerciali via radio aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica;
c) qualunque forma di contributo pubblico o privato a programmi radiofonici aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica;
d) qualunque forma di contributo pubblico o privato a eventi, attivita' o persone singole aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica e a cui partecipino o che si svolgano in vari Stati membri o che comunque abbiano ripercussioni transfrontaliere;
e) per le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica le comunicazioni commerciali audiovisive a cui si applica la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio .
11. E' vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. La vendita a distanza dei prodotti non contenenti nicotina indicati al comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , effettuata nel territorio nazionale e' consentita, secondo le modalita' definite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, solo ai soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 2, del predetto decreto legislativo, e delle relative norme di attuazione.
Restano comunque fermi i divieti di cui all'articolo 25 del testo unico di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 , che sono estesi, in via precauzionale, anche ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina.
12. In caso di rilevazione di offerta di prodotti liquidi da inalazione in violazione del comma 11, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica, a cura dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l' articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 .
13. I fabbricanti e gli importatori di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica presentano annualmente al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze:
a) dati completi sul volume delle vendite, suddiviso per marca e tipo del prodotto;
b) informazioni sulle preferenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i giovani, i non fumatori e i principali tipi di utilizzatori attuali;
c) modo di vendita dei prodotti;
d) sintesi di eventuali indagini di mercato svolte riguardo a quanto sopra, con la relativa traduzione inglese.
14. Il Ministero della salute monitora l'andamento del mercato relativamente alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica, tra cui eventuali elementi di prova che il loro uso costituisce un passaggio verso la dipendenza dalla nicotina e, in ultima istanza, il consumo di tabacco tradizionale tra i giovani e i non fumatori.
15. Il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia rendono disponibili al pubblico sul rispettivo sito istituzionale le informazioni presentate a norma del comma 2, tenendo conto dell'esigenza di tutelare le informazioni commerciali riservate.
16. Tutte le informazioni ricevute a norma del presente articolo, sono messe a disposizione dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta, della Commissione europea e degli altri Stati membri dell'Unione europea, assicurando il trattamento riservato dei segreti commerciali e delle altre informazioni riservate.
17. I fabbricanti, gli importatori e i distributori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica istituiscono e mantengono un sistema di raccolta delle informazioni su tutti i presunti effetti nocivi di tali prodotti sulla salute umana. Qualora uno qualsiasi di questi operatori economici ritenga o abbia motivo di credere che le sigarette elettroniche o i contenitori di liquido di ricarica di cui dispone e che sono destinati a essere immessi sul mercato o sono immessi sul mercato non siano sicuri o non siano di buona qualita' o non siano in altro modo conformi al presente decreto, adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere tale prodotto conforme al presente decreto, per ritirarlo o richiamarlo a proprie spese, a seconda dei casi. In tali casi, l'operatore informa immediatamente il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le autorita' di sorveglianza del mercato degli Stati membri nei quali il prodotto e' reso disponibile o destinato a essere reso disponibile, precisando, in particolare, il rischio per la salute umana e la sicurezza e le eventuali misure correttive adottate, come pure i risultati di tali misure correttive. Il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze possono chiedere agli operatori economici informazioni supplementari, anche riguardo gli aspetti della sicurezza e della qualita' o gli eventuali effetti nocivi delle sigarette elettroniche o dei contenitori di liquido di ricarica.
17-bis. Non e' consentita l'immissione sul mercato di prodotti contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare sigarette elettroniche, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze, diversi da quelli disciplinati dal presente articolo.»
- Il testo dell'articolo 39-ter del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 39-ter (Prodotti assimilati ai tabacchi lavorati). - 1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-bis, comma 2, lettera a).
2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-bis, comma 2, rispettivamente lettere b) e c).
2-bis. Sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), i prodotti da inalazione senza combustione costituiti parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco.
3. In deroga ai commi 2 e 2-bis, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.
4. Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-bis, comma 2, rispettivamente lettere d) ed e).»