Articolo 5 del Regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144
Articolo 4Articolo 6
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30 dicembre 1936
Art. 5.

- Il presente decreto non riguarda le guardie particolari giurate destinate da Enti pubblici, altri Enti collettivi e privati alla vigilanza o custodia delle loro proprieta' mobiliari o immobiliari, le quali rimangono sottoposte alle disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 .


Entrata in vigore il 30 dicembre 1936
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