Articolo 4 del Regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144
Articolo 3Articolo 5
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30 dicembre 1936
Art. 4.

- E' attribuito al questore il potere disciplinare sulle guardie particolari in servizio degli Istituti di vigilanza privata con facolta' di sospenderle immediatamente e ritirare loro le armi di cui fossero in possesso, salvo il provvedimento di revoca da parte del prefetto.


Entrata in vigore il 30 dicembre 1936
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