Articolo 4 del Decreto 16 settembre 1994, n. 657
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 dicembre 1994
Art. 4. Inserzioni 1. Le inserzioni sugli elenchi telefonici delle societa' concessionarie del servizio pubblico telefonico devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) occupare uno spazio non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10);
b) avere carattere e colore tipografico conformi a quelli normalmente usati;
c) non contenere riquadri e sottolineature volti ad evidenziare il testo dell'inserzione medesima;
d) riportare il testo autorizzato con esclusione di qualsiasi grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o della associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso;
e) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal comune o dalla regione.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle inserzioni destinate alla informazione apposta su elenchi generali di categoria (elenchi, guide e annuari, ecc.) che non pongono alcuna limitazione nei confronti di qualsiasi richiesta di inserzione e che sono volte esclusivamente a dare diffusione a nominativi per categoria professionale con l'indicazione soltanto dei relativi recapiti telefonici, degli indirizzi e delle attivita' esercitate.
Sono, comunque, vietate quelle inserzioni che, per l'evidenza, il tipo di grafica, la dimensione, la riquadratura o le notizie in esse contenute, svolgono funzione di promozione dell'attivita' oltre che di informazione.
3. Le inserzioni sui giornali e sui periodici, destinati esclusivamente agli esercenti le professioni e le arti di cui al presente regolamento, debbono essere stampate con caratteri di grandezza non superiore a mm 8 in una superficie non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10), con l'esclusione di elementi grafici e di impaginazione, tendenti ad evidenziare il testo a scopi promozionali, nonche' di disegni, figure, fotografie o simboli ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso. Il testo deve riportare il numero e la data dell'autorizzazione regionale.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1994
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