Articolo 2 del Decreto 16 settembre 1994, n. 657
Articolo 1Articolo 3
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15 dicembre 1994
Art. 2. Targhe 1. Le targhe, concernenti le attivita' professionali di cui al comma 2 dell'art. 1, esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche:
a) avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm 50 x cm 60); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 8;
b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco;
d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.
2. Le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'art. 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di norma cm 60 x cm 100); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 12;
b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione;
d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;
e) riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonche' i segni distintivi dell'impresa ai sensi della normativa vigente.
3. Il testo, riguardante le specifiche attivita' medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonche' i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario.
4. Le targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attivita'; quando l'edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1994
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