Articolo 1 del Decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142
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Art. 1. Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno -
Mediocredito Centrale 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono assegnati in favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzati al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto capitale in favore di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. affinche' questa promuova, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attivita' finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di societa' bancarie e finanziarie, di norma societa' per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni ovvero finalizzati ad iniziative strategiche, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A., ovvero la societa' di cui al comma 2, in caso di costituzione della medesima, riferiscono su base quadrimestrale alle Commissioni parlamentari competenti per materia sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma 1, anche con riferimento ai profili finanziari e all'andamento dei livelli occupazionali, e presentano altresi' alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2021, una relazione annuale sulle medesime operazioni finanziarie realizzate nel corso dell'anno precedente. All'atto dell'eventuale costituzione della societa' di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sulle scelte operate, sulle azioni conseguenti e sui programmi previsti.
1-ter. Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e' autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima nel limite massimo di 705.000.000 di euro, per assicurare la continuita' del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Societa' ILVA S.p.A., qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 . Gli accordi sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia ai sensi del periodo precedente rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo di 705.000.000 di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all' articolo 202, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 . Alle risorse di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dall' articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 . Il Ministro dell'economia e delle finanze e', a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e' autorizzata alla costituzione di una societa', allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilita', sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron. Alla societa' di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 . Il capitale sociale della societa' di cui al primo periodo e' determinato entro il limite massimo di 70.000.000 di euro, interamente sottoscritto e versato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, anche in piu' soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilita' funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a 70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, dell'importo, fino a 70.000.000 di euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in piu' soluzioni, del capitale sociale della societa' di cui al primo periodo. ((La societa')) costituita ai sensi del primo periodo del presente comma e' individuata quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron, ((...)) aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate alla realizzazione dell'impianto per la produzione ((...)) del preridotto - direct reduced iron, sono assegnate entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore degli interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per la produzione del preridotto di cui al settimo periodo e' gestito dalla societa' costituita ai sensi del primo periodo. A tal fine, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa utile all'apertura del capitale della societa' di cui al primo periodo a uno o piu' soci privati, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure selettive di evidenza pubblica, in conformita' al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e alle altre vigenti disposizioni di settore. ((In alternativa a quanto previsto dal nono periodo, la societa' costituita ai sensi del primo periodo puo' procedere alla realizzazione e alla gestione dell'impianto mediante selezione di socio privato ai sensi dell'articolo 17 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.)) 1-quinquies. Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia e' autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale sociale o a erogare finanziamenti in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter. Per l'attuazione del presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2022.
1-sexies. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuita' produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la funzionalita' produttiva degli impianti siderurgici della Societa' ILVA S.p.A., di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 , e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora le societa' che gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze uno o piu' finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime societa', nel limite massimo di 420 milioni di euro per l'anno 2024.
Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed e' soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura anche in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 . Il finanziamento di cui al presente comma e' concesso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa richiesta motivata del commissario straordinario.
Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , a valere sulle risorse di cui all' articolo 1, comma 728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 .
2. A seguito delle iniziative poste in essere dalla banca in attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, puo' essere disposta la sua scissione con costituzione di nuova societa', alla quale sono assegnate le attivita' e partecipazioni acquisite ai sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della societa' sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Alla societa' di nuova costituzione di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 . Resta ferma la disciplina in materia di requisiti di onorabilita', professionalita' e autonomia degli amministratori prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .
La nomina del Consiglio di amministrazione della societa' e' effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
4. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l'attuazione dei commi precedenti sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.
5. Le eventuali risorse di cui al comma 1 non piu' necessarie alle finalita' di cui al presente decreto sono quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, al capitolo di provenienza.
Entrata in vigore il 27 giugno 2025
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