Articolo 48 bis - Convenzione della Legge 4 giugno 1982, n. 440
Articolo 48Articolo 49
Versione
30 luglio 1982
ARTICOLO 48-bis.

1) Le persone indicate nell'articolo 3 della presente Convenzione non possono beneficiare durante lo stesso periodo di tempo di piu' prestazioni della stessa natura riferentisi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria. Ove tale ipotesi si verifichi, l'interessato ha diritto a beneficiare esclusivamente delle prestazioni previste dalla legislazione della parte in cui risiede.
Tuttavia tale disposizione non si applica alle prestazioni per invalidita', vecchiaia, morte o per malattia professionale liquidate ai sensi della presente Convenzione.
2) Le disposizioni in materia di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di una parte contraente in caso di cumulo di una prestazione di sicurezza sociale con altra prestazione di sicurezza sociale o con altri redditi sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione dell'altra parte contraente o di redditi ottenuti nel territorio di quest'ultima parte.
3) Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le Istituzioni competenti delle parti contraenti sono tenute a scambiarsi le necessarie informazioni.
Entrata in vigore il 30 luglio 1982
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