Art. 4. Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini 1. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , le parole: "15 dicembre" e le parole: "20 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 dicembre" e: "23,5 per cento" e nel comma 2 del medesimo articolo le parole: "del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 " sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato annualmente".
2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) nella rubrica del Capo II, le parole: "Diritti ed obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "Principi generali dei diritti e degli obblighi";
0b) all'articolo 20, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario puo' definire la controversia con il pagamento di meta' dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, puo' ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti";
0c) al comma 1 dell'articolo 57, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1 luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo articolo 12, commi 1 e 2";
a) nell'articolo 59, dopo il comma 4-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente: "4-quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), e' presentata entro il 1 ottobre 2004.";
b) l'articolo 59-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 59-bis Termini di notificazione della cartella di pagamento. - 1. In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al concessionario:
a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all' articolo 25, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ;
b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera a), consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002.".
2-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse;
b) all'articolo 4-bis, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati.
2-ter. All' articolo 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 , la lettera d) e' abrogata.
2-quater. Al comma 5 dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , le parole: "ed al concessionario" sono soppresse.
2-quinquies. All' articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, puo' essere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002";
b) al comma 8, le parole da: "nel rispetto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento".
2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , in quanto compatibili. (10) (12)
2-septies. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)) .
2-octies. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni e i concessionari possono esercitare le facolta' previste dall'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. (10) (12)
2-nonies. I concessionari possono esercitare l'attivita' di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche con le modalita' e alle condizioni previste dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 .
2-decies. Con regolamento emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalita' con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'Agenzia delle entrate, vigila sulla regolarita', la tempestivita', l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' di riscossione esercitata dai concessionari ai sensi del presente articolo, oltre che sul corretto esercizio, da parte di questi ultimi, delle facolta' previste dai commi 2-octies e 2-nonies. (6)
2-undecies. All' articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
"10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:
a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione;
b) non siano scaduti i termini di cui all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli.
10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato".
3. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , le parole: "30 settembre 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2002".
3-bis. All' articolo 3, commi 7 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , le parole: "30 settembre 2002" e: "16 novembre 2002" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 novembre 2002" e: "16 dicembre 2002".
3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite norme intese a introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale mediante pubblico incanto, relative al procedimento di vendita di beni immobili e mobili registrati mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile . Con i medesimi decreti, al fine di accrescere la pubblicita' delle procedure di vendita, saranno emanate disposizioni affinche' gli avvisi di vendita dei beni stessi e ogni altra notizia ritenuta utile vengano diffusi anche sul sito INTERNET dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze in apposita pagina convenientemente posta in rilievo nel sito stesso.
------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266 , ha disposto (con l'art. 1, comma 477) che le disposizioni di cui al comma 2-decies "si interpretano nel senso che fino all' adozione del regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate esclusivamente le attivita' disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e 2-nonies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilita' esclusivamente per i concessionari iscritti all'albo di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , di continuare ad avvalersi delle facolta' previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e 2-septies del citato articolo 4, nonche' di procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le modalita' ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente". ------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera gg-septies)) l'abrogazione dei commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente articolo.
Successivamente il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 , convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 , ha disposto (con l'art. 29, comma 5-bis) che "L'abrogazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 , acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2". ------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 , non prevede piu' (con l'art. 7, comma 2, lettera gg-septies)) l'abrogazione dei commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente articolo.
2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) nella rubrica del Capo II, le parole: "Diritti ed obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "Principi generali dei diritti e degli obblighi";
0b) all'articolo 20, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario puo' definire la controversia con il pagamento di meta' dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, puo' ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti";
0c) al comma 1 dell'articolo 57, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1 luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo articolo 12, commi 1 e 2";
a) nell'articolo 59, dopo il comma 4-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente: "4-quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), e' presentata entro il 1 ottobre 2004.";
b) l'articolo 59-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 59-bis Termini di notificazione della cartella di pagamento. - 1. In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al concessionario:
a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all' articolo 25, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ;
b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera a), consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002.".
2-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse;
b) all'articolo 4-bis, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati.
2-ter. All' articolo 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 , la lettera d) e' abrogata.
2-quater. Al comma 5 dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , le parole: "ed al concessionario" sono soppresse.
2-quinquies. All' articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, puo' essere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002";
b) al comma 8, le parole da: "nel rispetto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento".
2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , in quanto compatibili. (10) (12)
2-septies. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)) .
2-octies. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni e i concessionari possono esercitare le facolta' previste dall'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. (10) (12)
2-nonies. I concessionari possono esercitare l'attivita' di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche con le modalita' e alle condizioni previste dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 .
2-decies. Con regolamento emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalita' con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'Agenzia delle entrate, vigila sulla regolarita', la tempestivita', l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' di riscossione esercitata dai concessionari ai sensi del presente articolo, oltre che sul corretto esercizio, da parte di questi ultimi, delle facolta' previste dai commi 2-octies e 2-nonies. (6)
2-undecies. All' articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
"10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:
a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione;
b) non siano scaduti i termini di cui all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli.
10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato".
3. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , le parole: "30 settembre 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2002".
3-bis. All' articolo 3, commi 7 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , le parole: "30 settembre 2002" e: "16 novembre 2002" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 novembre 2002" e: "16 dicembre 2002".
3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite norme intese a introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale mediante pubblico incanto, relative al procedimento di vendita di beni immobili e mobili registrati mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile . Con i medesimi decreti, al fine di accrescere la pubblicita' delle procedure di vendita, saranno emanate disposizioni affinche' gli avvisi di vendita dei beni stessi e ogni altra notizia ritenuta utile vengano diffusi anche sul sito INTERNET dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze in apposita pagina convenientemente posta in rilievo nel sito stesso.
------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266 , ha disposto (con l'art. 1, comma 477) che le disposizioni di cui al comma 2-decies "si interpretano nel senso che fino all' adozione del regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate esclusivamente le attivita' disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e 2-nonies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilita' esclusivamente per i concessionari iscritti all'albo di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , di continuare ad avvalersi delle facolta' previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e 2-septies del citato articolo 4, nonche' di procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le modalita' ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente". ------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera gg-septies)) l'abrogazione dei commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente articolo.
Successivamente il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 , convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 , ha disposto (con l'art. 29, comma 5-bis) che "L'abrogazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 , acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2". ------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 , non prevede piu' (con l'art. 7, comma 2, lettera gg-septies)) l'abrogazione dei commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente articolo.