Articolo 2 del Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209
Articolo 1Articolo 3
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25 settembre 2002
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24 novembre 2002
Art. 2. Disposizioni in materia di
agevolazioni fiscali per le assunzioni 1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002 secondo le modalita' dell' articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale puo' maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta di cui al predetto articolo, per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura massima di cui al periodo precedente. I crediti di imposta maturati tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal 1 gennaio 2003 in quote ((.
. .)) non superiori a un terzo del totale. ((In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei crediti di imposta relativi agli incrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002)) .
Entrata in vigore il 24 novembre 2002
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