Articolo 5 del Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209
Articolo 4Articolo 5 bis
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25 settembre 2002
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24 novembre 2002
Art. 5. Disposizioni in materia di imposta di bollo 1. All'articolo 10, comma 2, della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "Banco di Sicilia" sono inserite le seguenti: ", nonche' vaglia cambiari della Banca d'Italia";
b) dopo la nota 3 e' aggiunta la seguente: "4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato.".
(( 1-bis. L'articolo 11 della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e' abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2002 )) 2. L'imposta relativa ai vaglia cambiari della Banca d'Italia dovuta per i trimestri solari dell'anno 2002 anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e' versata entro la fine del mese successivo a tale data.
(( 2-bis. All' articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , sono aggiunte, in fine, le parole: "prevedendo diverse misure per societa' di capitali, societa' di persone ed imprese individuali" ))
Entrata in vigore il 24 novembre 2002
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