Art. 2-bis. (( 1. Al fine della regolarita' delle procedure relative all'affidamento delle gare inerenti gli appalti pubblici, la pubblica amministrazione deve valutare l'anomalia delle offerte ai sensi dell' articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584 , ed ai sensi dell' articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 .
2. Tuttavia, per un periodo che si estende sino al 31 dicembre 1992, la pubblica amministrazione puo' escludere dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non inferiore al 7 per cento, senza necessita' di rispettare le procedure richiamate nel comma 1. Il calcolo della media e' fatto non tenendo conto delle offerte in aumento.
3. La facolta' di esclusione di cui al comma 2, nonche' il valore percentuale di incremento della media debbono essere indicati nel bando o avviso di gara. La medesima facolta' non e' esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici.
4. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ))
2. Tuttavia, per un periodo che si estende sino al 31 dicembre 1992, la pubblica amministrazione puo' escludere dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non inferiore al 7 per cento, senza necessita' di rispettare le procedure richiamate nel comma 1. Il calcolo della media e' fatto non tenendo conto delle offerte in aumento.
3. La facolta' di esclusione di cui al comma 2, nonche' il valore percentuale di incremento della media debbono essere indicati nel bando o avviso di gara. La medesima facolta' non e' esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici.
4. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ))