Articolo 17 del Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65
Articolo 16Articolo 18
Versione
2 marzo 1989
Art. 17. 1. Ai fini del calcolo per il riequilibrio delle anzianita', il valore mensile delle classi e/o degli scatti di stipendio, da quantificare ai sensi dell' articolo 41, lettere a ) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 , concernente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il personale dipendente dagli enti locali, e del punto 11, lettere a ) e b), dell'accordo del 29 aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 29 luglio 1983, concernente il personale delle regioni a statuto ordinario, deve intendersi determinato dividendo il valore della classe e/o dello scatto per il coefficiente 24 che rappresenta il numero dei mesi necessari per maturare il diritto alla loro attribuzione.
Entrata in vigore il 2 marzo 1989
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