Articolo 12 del Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65
Articolo 10Articolo 13
Versione
2 marzo 1989
Art. 12. 1. Nell' articolo 9, terzo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , le parole: "lire 500", sono sostituite dalle seguenti: "lire 20.000".
Entrata in vigore il 2 marzo 1989
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