Articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749
Articolo 29Articolo 31
Versione
24 luglio 1965
Art. 30.
L'assegno personale previsto dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o da disposizioni analoghe e gli altri assegni personali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbirli con gli aumenti di stipendio, di paga o di retribuzione o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti per effetto della sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni prevista dal precedente art. 1.
Entrata in vigore il 24 luglio 1965
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