Art. 32.
Obbligo di reperibilita'
Quando si prevede la possibilita' del verificarsi di situazioni che richiedono la presenza di personale nel posto di lavoro, al personale della Polizia di Stato puo' essere fatto obbligo al termine del servizio di mantenere la reperibilita' ai sensi dell' art. 64 della legge 1 aprile 1981, n. 121 .
Il personale interessato deve fornire il proprio recapito per poter essere immediatamente rintracciato.
Le modalita', al fine di assicurare l'immediato rintraccio del personale, possono altresi' essere diversamente concordate con il dirigente dell'ufficio.
Il personale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro un'ora dalla chiamata.
La reperibilita' viene disposta dal dirigente dell'ufficio, reparto o istituto. I turni di reperibilita' sono organizzati tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze del personale e non possono essere superiori a 5 per ciascun dipendente durante il mese.
Con decreto del Ministro dell'interno sono altresi' indicati i dirigenti degli uffici, reparti o istituti che hanno l'obbligo della reperibilita' in ragione della carica ricoperta.
In caso di assenza o di impedimento del titolare tale obbligo ricade su chi ne esercita le funzioni secondo quanto stabilito nell'art. 7.
Obbligo di reperibilita'
Quando si prevede la possibilita' del verificarsi di situazioni che richiedono la presenza di personale nel posto di lavoro, al personale della Polizia di Stato puo' essere fatto obbligo al termine del servizio di mantenere la reperibilita' ai sensi dell' art. 64 della legge 1 aprile 1981, n. 121 .
Il personale interessato deve fornire il proprio recapito per poter essere immediatamente rintracciato.
Le modalita', al fine di assicurare l'immediato rintraccio del personale, possono altresi' essere diversamente concordate con il dirigente dell'ufficio.
Il personale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro un'ora dalla chiamata.
La reperibilita' viene disposta dal dirigente dell'ufficio, reparto o istituto. I turni di reperibilita' sono organizzati tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze del personale e non possono essere superiori a 5 per ciascun dipendente durante il mese.
Con decreto del Ministro dell'interno sono altresi' indicati i dirigenti degli uffici, reparti o istituti che hanno l'obbligo della reperibilita' in ragione della carica ricoperta.
In caso di assenza o di impedimento del titolare tale obbligo ricade su chi ne esercita le funzioni secondo quanto stabilito nell'art. 7.