Articolo 62 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782
Articolo 61Articolo 63
Versione
14 gennaio 1986
Art. 62.
Accertamenti sanitari

Al termine di malattie con prognosi superiori a 30 giorni il dipendente viene visitato dal sanitario della Polizia di Stato per il giudizio di idoneita' al servizio.
Ove il sanitario le ritenga necessario, in relazione al tipo ed alla durata della malattia, tale giudizio puo' essere demandato alla commissione medica ospedaliera.
Gli accertamenti relativi vengono effettuati in conformita' delle disposizioni della legge 11 marzo 1926, n. 416 , e successive modifiche, e del regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024 .
Il ricovero in un ospedale militare puo' essere disposto dal sanitario della Polizia di Stato, qualora sia necessario per gli accertamenti medico-legali o a richiesta dell'interessato, in conformita' alle norme sul servizio sanitario nazionale.

Entrata in vigore il 14 gennaio 1986
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