Articolo 24 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782
Articolo 23Articolo 25
Versione
14 gennaio 1986
Art. 24.
Divieto di svolgere compiti non attinenti al servizio

Il personale della Polizia di Stato non puo' fornire prestazioni lavorative che non siano attinenti al servizio di istituto.
Salvo quanto previsto dagli ordinamenti dei rispettivi ruoli, le situazioni di incompatibilita' e il cumulo di impieghi del personale di cui al precedente comma sono disciplinati dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .

Entrata in vigore il 14 gennaio 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente