Articolo 48 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782
Articolo 47Articolo 48 bis
Versione
14 gennaio 1986
Art. 48.
Disposizioni comuni

La tessera deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, in uniforme ed in abito civile.
Ha validita' decennale salvo limitazioni di validita' in relazione a previste scadenze del rapporto d'impiego o di servizio.
Deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa.
La tessera di riconoscimento deve essere ritirata in caso di sospensione dal servizio o aspettativa per motivi di salute determinata da infermita' neuro-psichiche.
Le tessere di riconoscimento vengono rilasciate dal capo della Polizia o da funzionari a cio' espressamente delegati.
Il documento per il capo della Polizia viene rilasciato dal Ministro.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1986
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