Articolo 8 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782
Articolo 7Articolo 9
Versione
14 gennaio 1986
Art. 8.
Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore e ad uniformarsi nell'espletamento dei compiti assegnati alle direttive dallo stesso ricevute.
Oltre a quanto previsto dall' art. 66 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , le eventuali osservazioni sono presentate anche per iscritto al superiore, dopo l'esecuzione dell'ordine.
Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficolta', inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio.
Di quanto sopra egli deve informare il superiore immediatamente, riferendo altresi' dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.

Entrata in vigore il 14 gennaio 1986
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