Articolo 68 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782
Articolo 67Articolo 69
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14 gennaio 1986
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14 agosto 1999
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Versione
27 agosto 2019
Art. 68

(( (Disposizioni comuni in materia di ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento). )) ((1. Le ricompense per meriti straordinari e speciali sono:
a) promozione per merito straordinario;
b) encomio solenne.
2. Le ricompense per lodevole comportamento sono:
a) encomio;
b) lode;
c) premio in denaro;
d) compiacimento.
3. Le ricompense di cui ai commi 1 e 2 sono conferite, senza possibilita' di cumulo, quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 69 del presente decreto, avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del risultato conseguito, nonche' delle particolari condizioni di tempo e di luogo che hanno eventualmente connotato l'attivita' svolta.
4. Al personale appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», di cui all'articolo 77, le ricompense di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere conferite anche in relazione a risultati di particolare rilievo, conseguiti in occasione della partecipazione a manifestazioni sportive.)) ((8)) ------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai procedimenti per il conferimento di ricompense che alla data di cui al comma 1 non sono stati ancora definiti".
Entrata in vigore il 27 agosto 2019
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