Articolo 63 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782
Articolo 62Articolo 64
Versione
14 gennaio 1986
Art. 63.
Misure profilattiche

Il dipendente della Polizia di Stato ha l'obbligo di sottoporsi alle misure profilattiche generali o specifiche e agli accertamenti sanitari che l'Amministrazione stessa ritenga di disporre in relazione al possibile insorgere di fenomeni di tipo infettivo o epidemico.

Entrata in vigore il 14 gennaio 1986
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