Articolo 42 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782
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Versione
14 gennaio 1986
Art. 42.
Ordine di servizio

L'ordine di servizio costituisce il documento che registra la situazione organica dell'ufficio, reparto o istituto e ne programma le normali attivita' di servizio.
Viene redatto giornalmente sulla base delle istruzioni ministeriali di cui all'art. 35 ed esposto all'albo dell'ufficio, del reparto o dell'istituto entro le ore 13,00 e comunque, almeno 12 ore prima dell'orario di svolgimento delle attivita' previste.
Eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato a cura dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende.
L'ordine di servizio contiene: cognome e nome, qualifica del personale, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine, tipo di vestiario ed eventuale equipaggiamento ed armamento necessari.
Puo' contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni varie ed eventuali a carattere individuale o generale.
Tutto il personale ha l'obbligo di prendere quotidianamente visione dell'ordine di servizio.

Entrata in vigore il 14 gennaio 1986
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