Articolo 13 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782
Articolo 12Articolo 14
Versione
14 gennaio 1986
Art. 13.
Norme generali di condotta

Il personale della Polizia di Stato deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialita' e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilita', nella piena coscienza delle finalita' e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettivita', la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione.
Il personale anche fuori servizio deve mantenere condotta conforme alla dignita' delle proprie funzioni.

Entrata in vigore il 14 gennaio 1986
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