Articolo 55 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782
Articolo 54Articolo 56
Versione
14 gennaio 1986
Art. 55.
Convenzioni o appalti

Per sopperire all'impossibilita' di funzionamento di una mensa obbligatoria di servizio deve provvedersi in ordine di preferenza:
alla stipula di convenzioni con altre amministrazioni o enti pubblici dello Stato che gestiscono nella sede mense per il proprio personale;
all'appalto del servizio;
alla stipula di convenzioni con esercizi privati.
L'onere relativo e' a totale carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Entrata in vigore il 14 gennaio 1986
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