Art. 55.
Convenzioni o appalti
Per sopperire all'impossibilita' di funzionamento di una mensa obbligatoria di servizio deve provvedersi in ordine di preferenza:
alla stipula di convenzioni con altre amministrazioni o enti pubblici dello Stato che gestiscono nella sede mense per il proprio personale;
all'appalto del servizio;
alla stipula di convenzioni con esercizi privati.
L'onere relativo e' a totale carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Convenzioni o appalti
Per sopperire all'impossibilita' di funzionamento di una mensa obbligatoria di servizio deve provvedersi in ordine di preferenza:
alla stipula di convenzioni con altre amministrazioni o enti pubblici dello Stato che gestiscono nella sede mense per il proprio personale;
all'appalto del servizio;
alla stipula di convenzioni con esercizi privati.
L'onere relativo e' a totale carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.