Articolo 74 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782
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Art. 74.

((Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali)) (( 1. Presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e' istituito il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali. Il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione per merito straordinario e delibera relativamente al conferimento dell'encomio solenne.
2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di emolumento o rimborso spese, ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali, il Consiglio di cui al comma 1 e' presieduto e convocato dal Vice Direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie o da un supplente avente qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza.
3. Il Consiglio e' composto, per la parte pubblica, dal presidente e da rappresentanti del Dipartimento della pubblica sicurezza con qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, individuati annualmente con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza in numero non inferiore a due, e da rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sulla base della rilevazione nazionale annuale, designati di volta in volta dalle medesime. I supplenti dei soggetti di cui al presente comma sono individuati con le medesime modalita' applicate per i rispettivi componenti titolari.
4. Il Consiglio e' regolarmente costituito con la presenza, per ciascuna delle due rappresentanze, di un numero di componenti superiore alla meta' dei membri espressi da ciascuna delle predette rappresentanze. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti espressi dalla parte sindacale e dalla parte pubblica, secondo le modalita' stabilite dal presente comma. Alla parte pubblica e alla parte sindacale spetta, rispettivamente, il 50 per cento dei voti.
Nell'ambito della parte sindacale, ciascun componente esprime un voto calcolato proporzionalmente in ragione del grado di rappresentativita' dell'associazione sindacale di appartenenza, rilevato annualmente su scala nazionale. Nell'ambito della parte pubblica, il 50 per cento e' ripartito equamente tra i relativi rappresentanti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
5. Nei soli procedimenti per il conferimento di promozione per merito straordinario il parere del Consiglio si considera negativo nel caso in cui gli aventi diritto al voto che rappresentino l'unanimita' della parte sindacale convocata, oppure della parte pubblica convocata, abbiano espresso, rispettivamente, voto contrario.
6. Le funzioni di segretario del Consiglio sono espletate da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Per l'istruttoria, comprensiva di ogni verifica e approfondimento necessari, il Consiglio si avvale dell'Ufficio per le ricompense, istituito presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.
7. Il Consiglio e' competente, altresi', ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e degli uffici della Polizia di Stato.)) ((9)) ------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai procedimenti per il conferimento di ricompense che alla data di cui al comma 1 non sono stati ancora definiti". ------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.P.R. 21 aprile 2023, n. 66 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica si applica ai procedimenti relativi al conferimento di ricompense avviati successivamente alla data di entrata in vigore del suindicato decreto.
Entrata in vigore il 24 giugno 2023
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