Articolo 61 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782
Articolo 60Articolo 62
Versione
14 gennaio 1986
Art. 61.
Malattie

Il personale della Polizia di Stato che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo, nel piu' breve tempo possibile, il certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi.
L'Amministrazione ha facolta' di effettuare, tramite i propri sanitari, visite di controllo.
Per gli agenti ausiliari di leva i certificati medici attestanti la malattia debbono comunque essere rilasciati dai sanitari della Polizia di Stato e continua ad applicarsi la normativa vigente per i militari in servizio di leva.
Per i dipendenti che fruiscono di alloggi collettivi di servizio, l'Amministrazione, in relazione alle esigenze di assistenza o di profilassi della collettivita', puo', a mezzo dei propri sanitari, disporre il ricovero dell'interessato in luoghi di cura.
Il periodo di congedo straordinario o di aspettativa per motivi di salute puo' essere fruito anche fuori sede, previa comunicazione del recapito all'ufficio.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1986
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