Articolo 52 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782
Articolo 48 quaterArticolo 53
Versione
14 gennaio 1986
Art. 52.
Alloggi individuali

Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, gli alloggi individuali dei quali l'Amministrazione della pubblica sicurezza dispone a qualsiasi titolo anche al di fuori degli uffici, reparti o istituti o nelle loro pertinenze, possono essere dati in concessione onerosa al personale della Polizia di Stato che ne faccia richiesta.
L'assegnazione compete alla commissione di cui all'art. 53 secondo le modalita' e criteri, stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'interno, che devono tener conto, in particolare, delle funzioni svolte dall'interessato e delle situazioni personali e familiari.
E' in ogni caso vietato al personale che occupa l'alloggio di modificare, senza autorizzazione ministeriale, in tutto o in parte, la struttura interna o esterna degli alloggi medesimi.
Gli alloggi individuali devono essere rilasciati entro un mese dal trasferimento ad altra sede o dalla cessazione dal servizio per qualsiasi causa dell'interessato.
Il termine di cui al precedente comma e' prorogato di un anno per i familiari delle "vittime del dovere" di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 , e successive modificazioni, purche' conviventi con il dipendente al momento del decesso di quest'ultimo.

Entrata in vigore il 14 gennaio 1986
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