Articolo 51 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782
Articolo 48 terArticolo 52
Versione
14 gennaio 1986
Art. 51.
Alloggi di servizio individuali

Presso ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato, ove sussista la disponibilita', viene dato in concessione onerosa al titolare, con provvedimento del capo della Polizia, un alloggio di servizio individuale per le esigenze del medesimo e della sua famiglia. L'alloggio deve essere rilasciato dall'occupante non oltre il sessantesimo giorno dalla cessazione dell'incarico che ha dato titolo alla concessione.

Entrata in vigore il 14 gennaio 1986
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