Articolo 72 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782
Articolo 71Articolo 73
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14 gennaio 1986
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14 agosto 1999
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27 agosto 2019
Art. 72.

(( (Procedure per il conferimento dell'encomio e della lode). )) ((1. Le proposte di conferimento dell'encomio e della lode sono inoltrate al consiglio per le ricompense per lodevole comportamento, di cui all'articolo 75.
2. Il consiglio di cui al comma 1, qualora ravvisi i presupposti per il conferimento di una ricompensa per meriti straordinari e speciali, trasmette gli atti, con parere motivato, al consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali; qualora non ritenga sussistenti i presupposti per il conferimento dell'encomio e della lode, ne da' comunicazione al questore competente che, entro trenta giorni, ha facolta' di attribuire al dipendente il premio in denaro.
3. Qualora i fatti segnalati per l'encomio presentino i requisiti previsti per la lode, o viceversa, il consiglio per le ricompense per lodevole comportamento delibera il conferimento della ricompensa ritenuta opportuna.
4. Le ricompense deliberate dal consiglio per le ricompense per lodevole comportamento sono conferite, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, con attestato rilasciato dal Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.)) ((8)) ------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai procedimenti per il conferimento di ricompense che alla data di cui al comma 1 non sono stati ancora definiti".
Entrata in vigore il 27 agosto 2019
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