Art. 44.
Trasferimenti
I trasferimenti del personale, nell'ambito degli uffici della questura, compresi i commissariati e i posti di polizia distaccati della provincia, vengono effettuati dal questore, per esigenze di servizio, ai sensi degli artt. 7, lettera n), e 8, lettera h), decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
I trasferimenti di personale, tra le ripartizioni degli uffici periferici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale nonche' degli altri uffici, reparti o istituti previsti dall'ordinamento periferico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, vengono effettuati, in ambito provinciale, dai relativi dirigenti, per esigenze di servizio, ai sensi degli artt. 8, lettera h), e 9, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
Restano ferme le disposizioni dell'art. 88, ultimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121 .
Trasferimenti
I trasferimenti del personale, nell'ambito degli uffici della questura, compresi i commissariati e i posti di polizia distaccati della provincia, vengono effettuati dal questore, per esigenze di servizio, ai sensi degli artt. 7, lettera n), e 8, lettera h), decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
I trasferimenti di personale, tra le ripartizioni degli uffici periferici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale nonche' degli altri uffici, reparti o istituti previsti dall'ordinamento periferico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, vengono effettuati, in ambito provinciale, dai relativi dirigenti, per esigenze di servizio, ai sensi degli artt. 8, lettera h), e 9, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
Restano ferme le disposizioni dell'art. 88, ultimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121 .