Articolo 6 - Accordo della Legge 10 febbraio 2015, n. 16
Articolo 5Articolo 7
Versione
5 marzo 2015
Articolo 6
Verifiche fiscali all'estero

Con ragionevole anticipo, la Parte richiedente puo' chiedere che la Parte interpellata consenta a rappresentanti dell'autorita' competente della Parte richiedente di entrare nel territorio della Parte interpellata, nella misura prevista dal proprio diritto interno, per interrogare persone fisiche e per esaminare documenti, previo consenso scritto delle persone o di altri soggetti interessati. L'autorita' competente della Parte richiedente deve notificare all'autorita' competente della Parte interpellata l'ora e il luogo dell'incontro desiderato con le persone interessate.
Su richiesta dell'autorita' competente della Parte richiedente, l'autorita' competente dell'altra Parte interpellata puo' consentire che rappresentanti dell'autorita' competente della Parte richiedente siano presenti durante una verifica fiscale nel territorio della Parte interpellata.
Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accettata, l'autorita' competente della Parte interpellata che effettua la verifica deve, nel piu' breve tempo possibile, notificare all'autorita' competente dell'altra Parte l'ora e il luogo della verifica, l'autorita' o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla Parte interpellata per l'effettuazione della verifica. Tutte le decisioni relative all'effettuazione della verifica fiscale devono essere prese dalla Parte interpellata che conduce la verifica.
Entrata in vigore il 5 marzo 2015
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