Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771
Articolo 4Articolo 6
Versione
14 settembre 1955
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Versione
30 novembre 1980
Art. 5. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)) ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
Entrata in vigore il 30 novembre 1980
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