Art. 5. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)) ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
Versione
14 settembre 1955
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Versione
30 novembre 1980
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/1985, n. 2201Provvedimento: La disciplina delle assunzioni dettata dagli artt. 9 e 11 dello allegato a (Disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 riguarda il personale che per la prima volta e su iniziativa dell'esercente viene immesso nell'organico dell'azienda e, pertanto, non trova applicazione - al pari delle Disposizioni dell'art. 2112 cod. civ. e dell'art. 26 del detto allegato - nell'ipotesi in cui l'autorità amministrativa, con atto ai sensi dell'art. 23 della legge 28 settembre 1939 n. 1822, modificato dall'art. 5, del d.P.R. 28 giugno 1955 n. 771, abbia disposto il passaggio (o, meglio, …Leggi di più...
- pubblici·
- ferrovie in concessione·
- personale (impiegati ed agenti)·
- trasporti·
- assunzione·
- passaggio ad altra azienda affidataria del servizio di trasporto·
- personale di azienda decaduta dalla concessione·
- limiti di applicabilità·
- poteri delle regioni a statuto ordinario·
- inserimento nel provvedimento amministrativo che dispone la concessione·
- ammissibilità·
- art. 9 e 11 all. a al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148·
- onere riguardante il trattamento del personale