Articolo 6 bis del Decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279
Articolo 6Articolo 6 ter
Versione
12 dicembre 2000
Art. 6-bis. (( (Misure per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle Autorita' di bacino di rilievo nazionale, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998). )) (( 1. Le Autorita' di bacino di rilievo nazionale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, previo superamento di prove selettive, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998 , possono procedere alla trasformazione, immediata e diretta, del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, modificando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale ))
Entrata in vigore il 12 dicembre 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente